COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO PROV. DI SERIE D DI CALCIO A 5 – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 21/02/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCAMONTEPIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (GARA PERSA A TAVOLINO – PENALIZZAZIONE – MULTA DI EURO 51.65) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAMONTEPIANO/VILLAGGIO CELDIT DEL 19/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U.N.19 DEL 17/1/02 COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO PROV. DI SERIE D DI CALCIO A 5 - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 21/02/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCAMONTEPIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (GARA PERSA A TAVOLINO – PENALIZZAZIONE – MULTA DI EURO 51.65) IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCAMONTEPIANO/VILLAGGIO CELDIT DEL 19/1/02 PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 – SERIE D (C.U.N.19 DEL 17/1/02 COMITATO PROVINCIALE DI CHIETI) Con ricorso ritualmente proposto, la società Roccamontepiano ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per rinuncia ala gara chiedendone la revoca e, nel contempo instando per la disputa della gara stessa. Ha dedotto la società ricorrente che il giorno 19/1/02 il campo sportivo si presentava “del tutto impraticabile ed irraggiungibile per una violenta nevicata” che avrebbe ricoperto il terreno di giuoco “di una coltre di oltre 30 centimetri, impedendo così, sia l’accesso che il giuoco” Ha dedotto, inoltre, il Presidente della società ricorrente di essere stato previamente informato dal Comitato Provinciale sulla sospensione del campionato “causa neve” Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. In proposito, infatti, risulta dagli atti: che tutti i campionati provinciali sono stati sospesi ad eccezione proprio del Campionato Provinciale di Calcio a 5 che, pertanto ebbe a svolgersi regolarmente; che tutte le società partecipanti al campionato in esame disputarono le gare del 19/1/02; che della decisione assunta dal Comitato Provinciale circa il regolare svolgimento delle gare del 19/1/02 del campionato di calcio a 5 era stata data ampia informazione anche sulla stampa locale; che, ad ulteriore conferma , la società ospite VILLAGGIO CELDIT, come si evince dal referto arbitrale, ebbe regolarmente a presentarsi tanto è vero che, nell’occasione, venne acquisito agli atti arbitrali l’elenco giocatori della società Villaggio Celdit, unitamente alla nota delle spese sostenute; che, infine non risulta dagli atti che il terreno di giuoco fosse impraticabile e comunque tale da impedire il corretto svolgimento della gara né che vi fosse stata la impossibilità di raggiungere la struttura. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it