COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 dell’ 03/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA MURESE 2000 AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE DAL G.S. CON CU N. 73 DEL 19.04.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 dell’ 03/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.5 RECLAMO DELLA SOCIETA’ AURORA MURESE 2000 AVVERSO SQUALIFICA PER 3(TRE GARE INFLITTA AL CALCIATORE NARDIELLO PASQUALE DAL G.S. CON CU N. 73 DEL 19.04.2006. Letto il ricorso ritualmente presentato dalla società Aurora Murese 2000 avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal GS al calciatore Nardiello Pasquale e riportata sul CU n, 73 del 19.04.2006; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato dagli stessi che il giocatore Nardiello Pasquale, al termine della gara colpiva “violentemente” un avversario con una manata al volto; Configurandosi il gesto tra le infrazioni sanzionate dall’art. 14, comma 2/bis, lettera b, con tre giornate di squalifica; P.Q.M. - respinge il proposto ricorso, confermando la squalifica inflitta dal G.S. con il CU n.73 del 19.04.2006; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it