COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’ 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN NICOLA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERRASTRO FRANCESCO FINO AL 30.06.2008, PUBBLICATA SUL CU. N. 71 DEL 5.04.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 80 dell’ 17/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN NICOLA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE VERRASTRO FRANCESCO FINO AL 30.06.2008, PUBBLICATA SUL CU. N. 71 DEL 5.04.2006. Letto il reclamo proposto dalla società SAN NICOLA in merito alla squalifica fino al 30.06.2008 del proprio tesserato VERRASTRO FRANCESCO inflitta dal GS e riportata sul CU n.71 del 5.04.2006, relativamente alla gara del 2.04.2006 tra il San Nicola ed il Castell Potenza; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il DG; Considerato che le motivazioni addotte dalla società reclamante hanno trovato in parte riscontro nella deposizione resa in sede di audizione dell’arbitro, il quale, pur confermando un atteggiamento minaccioso del calciatore Verrastro Francesco, riferiva che lo stesso poneva in essere una condotta più che particolarmente violenta, eccessivamente intimidatoria nei suoi confronti, senza, peraltro, provocargli alcun dolore; Visto l’articolo 14 del CGS; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica del calciatore Verrastro Francesco fino al 31.12.2006; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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