COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 28 a carico di: LE PERA Antonio, segretario della società Pol. Themesen, per violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, nonché della società POL. THEMESEN di Longobucco (Matr. 206648) per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 28 a carico di: LE PERA Antonio, segretario della società Pol. Themesen, per violazione dell’art. 27 dello Statuto Federale, nonché della società POL. THEMESEN di Longobucco (Matr. 206648) per violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S., su deferimento del Presidente del Comitato Regionale Calabria. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed, in particolare, il deferimento operato in data 21.03.2002 (prot. SS/CD/Def n.11/28) dal Presidente di questo Comitato nei confronti di Le Pera Antonio, segretario della società Pol. Themesen e della società medesima; sentiti il Presidente della Pol. Themesen ed il Sig. Le Pera Antonio; RILEVATO Che Le Pera Antonio, in data 3.03.2002, ha sporto formale atto di querela presso gli uffici del Comando dei Carabinieri di Longobucco nei confronti del calciatore Graziadio Giuseppe, tesserato con la società A.C. Doria, senza la prescritta autorizzazione della F.I.G.C. e, pertanto, in palese violazione del disposto di cui all’art. 27 co.2 dello Statuto Federale (c.d. clausola comprimissoria); che, di conseguenza, la Pol. Themesen risponde a titolo di responsabilità oggettiva della violazione contestata al Le Pera, ex art. 2 co.4 del C.G.S.; preso atto: 1. delle deduzioni inviate a propria difesa a questo Comitato dal Presidente della società deferita, nelle quali egli afferma di aver intimato al dirigente di desistere dal suo proposito di querelare il predetto calciatore della società A.C. Doria con l’avvertenza che, in caso contrario, avrebbe provveduto ad espellerlo dalla società di appartenenza; 2. della lettera del 28.02.2002 (acquisita agli atti) con la quale il Le Pera ha comunicato al Presidente la sua intenzione di sporgere ugualmente la querela, “a titolo personale, per salvaguardare la propria onorabilità”; considerato che, tuttavia, per consolidata giurisprudenza della C.A.F., la responsabilità oggettiva della società, a norma di regolamento, consegue in termini automatici e legali a quella personale del responsabile fisico e, non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi; ritenuto, pertanto, che il fatto verificatosi integra gli estremi delle violazioni contestate al Le Pera Antonio ed alla Società Pol. Themesen; P.Q.M. irroga a LE PERA Antonio, segretario della Pol. Themesen, l’inibizione fino a tutto il 28.02.2003; irroga, inoltre, alla Società medesima l’ammenda di € 500,00.
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