COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 184 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (squalifica calciatore BARILARO Giuseppe per OTTO GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 03/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 184 della Società U.S. COTRONEI 1994 (Matr. 610079) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (squalifica calciatore BARILARO Giuseppe per OTTO GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVATO che, in violazione dell’art. 42 co.5 del C.G.S., il reclamo è stato proposto a questa Commissione il 21.05.2002, vale a dire oltre il decimo giorno successivo al 9.05.2002, data nella quale è stato pubblicato il C.U. n.104 dell’8.05.2002 di questo Comitato con il quale è stata resa nota la decisione impugnata; che, pertanto, secondo quanto disposto dall’art. 29 co.9 del C.G.S., l’inosservanza di detto termine procedurale costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it