COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 24 a carico di: NIGRO Sergio, dirigente – delegato alla firma – della Soc. Castiglione Mare, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; A.S. CASTIGLIONE MARE (Matr. 73166) per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 24 a carico di: NIGRO Sergio, dirigente – delegato alla firma – della Soc. Castiglione Mare, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.; A.S. CASTIGLIONE MARE (Matr. 73166) per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento RILEVATO che Nigro Sergio ha adoperato parole lesive della dignità di alcuni Commissari di campo nel messaggio telefax trasmesso il 13.3.2002; che tale comportamento viola quei doveri di rettitudine e correttezza morale specificamente tutelati dell’ordinamento sportivo; che il Nigro ha riconosciuto le proprie responsabilità dimostrando ravvedimento; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Nigro Sergio e la responsabilità oggettiva della Società di appartenenza; P.Q.M. irroga al dirigente NIGRO SERGIO l’inibizione fino al 30.09.2002 e l’ammenda di € 100,00 alla Società A.S. CASTIGLIONE MARE.
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