COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 26 a carico di: LATELLA Filippo, nato il 21.05.1966, tesserato con la società G.S. Pellegrina, per violazione dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. su deferimento del Presidente del C.R. Calabria.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 26 a carico di: LATELLA Filippo, nato il 21.05.1966, tesserato con la società G.S. Pellegrina, per violazione dell’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. su deferimento del Presidente del C.R. Calabria. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento RILEVATO che il calciatore Latella Filippo, nato il 21.05.1966, ha sottoscritto nella stagione sportiva 2001-2002 richiesta di tesseramento per la società G.S. Pellegrina e Pol. San Procopio; che, specificamente, il suddetto calciatore risultava tesserato con società la G.S. Pellegrina fin dal 20.12.2001 quando ha sottoscritto la richiesta di tesseramento n. 0130544 a favore della Pol. San Procopio trasmessa il 1°.02.2002; P.Q.M. Irroga al calciatore LATELLA FILIPPO la sanzione della squalifica fino al 30.11.2002
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