COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della Società U.S. AFRICO (Matr. 69594) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (inibizione dirigenti VERSACE Domenico fino 7.11.2004 e PALUMBO Domenico fino 17.06.2002; squalifica calciatore FAVASULI Salvatore fino 7.05.2005)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 117 DEL 10/06/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 182 della Società U.S. AFRICO (Matr. 69594) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 104 dell’8.05.2002 (inibizione dirigenti VERSACE Domenico fino 7.11.2004 e PALUMBO Domenico fino 17.06.2002; squalifica calciatore FAVASULI Salvatore fino 7.05.2005) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della Società reclamante; sentiti l’arbitro e il Commissario di campo a chiarimenti; RILEVATO che i fatti descritti dal Commissario di campo nel suo rapporto non hanno trovato smentite nelle dichiarazioni dell’arbitro essendo alcuni di essi non caduti sotto la diretta percezione di questi, impegnato a sedare i disordini; che le sanzioni inflitte a carico dei tesserati sono congrue ed adeguate alla natura e all’entità dei fatti accertati dal primo giudice; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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