COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società A.C. SERRESE (Matr. 73120) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (squalifica calciatore PEZZO Bruno per TRE GARE).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 67 DEL 28/01/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 68 della Società A.C. SERRESE (Matr. 73120) avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N. 64 del 17.01.2002 (squalifica calciatore PEZZO Bruno per TRE GARE). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dal rapporto del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed in equivoca che il calciatore Pezzo Bruno ha colpito un avversario con una testata procurando allo stesso una ferita sopraccigliare; considerato che la sanzione del primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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