COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 70 del Sig. CANINO Salvatore, calciatore A.S.C. IMAGINE GENTLEMEN’S CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 32 del 17.01.2002 (squalifica per TRE GARE)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 70 del Sig. CANINO Salvatore, calciatore A.S.C. IMAGINE GENTLEMEN’S CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. N. 32 del 17.01.2002 (squalifica per TRE GARE) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro emerge quanto evidenziato dal Giudice Sportivo sul C.U. n. 32 del 16.01.2002 del Comitato Provinciale di Catanzaro a proposito dei fatti addebitati al calciatore Canino Salvatore della Società Imagine Gentlemen’s Club, avvenuti nel corso della gara Giropaco – Imagine G. C., disputatasi il 12.01.2002; considerato, tuttavia, che la squalifica irrogata al calciatore medesimo appare eccessiva in considerazione della natura, dell’entità e della modalità dei fatti in questione; visto l’art. 32 co.3 del C.G.S.; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre da tre a due giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Canino Salvatore della Società Imagine Gentlemen’s Club. Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.
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