COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 75 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621) avverso la regolarità della gara Don Mazza Pernocari = Spilinga (3 – 3) del 06.01.2002 per presunta posizione irregolare calciatore MANDARADONI Fortunato, nato il 27.01.1986

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 75 della Società POL. SPILINGA (Matr. 610621) avverso la regolarità della gara Don Mazza Pernocari = Spilinga (3 – 3) del 06.01.2002 per presunta posizione irregolare calciatore MANDARADONI Fortunato, nato il 27.01.1986 LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rileva In via preliminare va evidenziato che le controdeduzioni della Società Don Mazza Pernocari, sono inammissibili perché non è provata la ricezione delle stesse dalla controparte. Appaiono inoltre non veritiere laddove si afferma che alla gara in epigrafe ha preso parte il calciatore della Pol. Spilinga, Merenda Francesco, non avente titolo perché tesserato per altra Società. Il Merenda è difatti regolarmente tesserato per la Pol. Spilinga. La Società Pol. Spilinga assume che il calciatore Mandaradoni Fortunato non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, rivestendo lo status di “infrasedicenne”, necessitava dell’autorizzazione di cui all’art. 34, 3° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero. Il calciatore Mandaradoni Fortunato ha ottenuto l’autorizzazione richiesta per essere schierato nel campionato in corso. Il ricorso è perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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