COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 76 della Società A.S. PRO LOCO GEROCARNE (Matr. 610643) avverso la regolarità della gara Comprensorio Serre Calabre = Pro Loco Gerocarne (6 – 1) per presunta posizione irregolare dei calciatori TASSONE Antonio, nato 06.09.1986 e FRANZE’ Carmine, nato 18.07.1986, assistente di parte dell’arbitro (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.01.2002)

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 04/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 76 della Società A.S. PRO LOCO GEROCARNE (Matr. 610643) avverso la regolarità della gara Comprensorio Serre Calabre = Pro Loco Gerocarne (6 – 1) per presunta posizione irregolare dei calciatori TASSONE Antonio, nato 06.09.1986 e FRANZE’ Carmine, nato 18.07.1986, assistente di parte dell’arbitro (delibera del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al Com. Uff. n. 34 del 17.01.2002) LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Rleva La Società Sporting Soriano assume che i calciatori in epigrafe non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, rivestendo lo status di “infrasedicenni, necessitavano dell’autorizzazione di cui all’art. 34, 3° comma delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo non risponde al vero. I calciatori Franzé Carmine e Tassone Antonio hanno ottenuto l’autorizzazione richiesta per essere schierati nel campionato in corso. In merito a tale ultimo calciatore è opportuno precisare che la documentazione presente presso il Comitato Regionale Calabria attesta quale data di nascita dello stesso il 13.10.1986, data diversa da quella riportata in distinta (6.9.1986). Tuttavia nelle controdeduzioni presentate dalla Società Comprensorio Serre Calabre – pervenute alla Società reclamante che ne fa menzione in una precisazione indirizzata al giudice di primo grado originariamente investito – si chiarisce che in distinta di gara risulta l’altra data di nascita (6.9.1986), perché copiata da un certificato di identità personale recante un errore successivamente rettificato dallo stesso Ufficiale di Stato Civile che lo aveva rilasciato. Dell’intera documentazione la Società Comprensorio Serre Calabre ha prodotto copia allo scopo di chiarire che si tratta di errore che non incide sulla regolarità della posizione del calciatore Tassone Antonio. Il ricorso è perciò infondato. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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