COMITATO REGIONALE CALABRIA – Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 81 della Società A.S. PIMINORO (Matr. 73674) avverso la regolarità della gara Piminoro = Gioiese (1 – 1) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore IANNI’ Giuseppe, nato 02.08.1972).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Stagione Sportiva 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DELL’11/02/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 81 della Società A.S. PIMINORO (Matr. 73674) avverso la regolarità della gara Piminoro = Gioiese (1 – 1) del 13.01.2002 per presunta posizione irregolare del calciatore IANNI’ Giuseppe, nato 02.08.1972). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo: Rileva 1) La Società ricorrente lamenta che il calciatore Iannì Giuseppe abbia preso parte alla gara Piminoro = Gioiese del 13.01.2002, benché doveva scontare una giornata di squalifica, secondo quanto pubblicato dal C.U. n. 24 del 10.01.2002 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria, per recidività in ammonizioni. 2) In realtà, é vero che il Iannì sia incorso nella sanzione della squalifica, ma il C.U. del 10.01.2002 nel pubblicare il provvedimento disciplinare indica o stesso Iannì come appartenente alla Società A.C. Piale e non alla Società Gioiese. Tanto che l’errore doveva essere rettificato su successivo Comunicato Ufficiale del 17.01.2002. 3) Nella descritta situazione, operando la sanzione per recidiva in ammonizioni, non in maniera automatica (art. 41, punto 2 del C.G.S.). Ma solo dopo la pubblicazione, deve ritenersi che il calciatore debba scontare la squalifica dopo la pubblicazione della rettifica di cui al C.U. del 17.01.2002. E che, conseguentemente, avesse titolo a partecipare alla gara Piminoro = Gioiese del 13.01.2002; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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