COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Femminile B – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO MARIGLIANO GARA ISOLA DI PROCIDA – REAL MARIGLIANO DEL 26/1/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Femminile B - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO MARIGLIANO GARA ISOLA DI PROCIDA – REAL MARIGLIANO DEL 26/1/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente proposto e preannunziato rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Isola di Procida abbia fatto partecipare alla gara in epigrafe calciatrici con documenti di identità contraffatti; essendo le stesse altre persone rispetto a quelle identificate. Orbene, questo Giudice, convocato le atlete opportunamente, riceveva la dichiarazione autografa del presidente della società Procida nella quale si ammetteva la responsabilità delle proprie atlete nell’episodio de quo. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere alla società Isola di Procida la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.
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