COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Femminile B – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MISERIC. TORRECUSO – GARA ARECHI II/MISERICORDIA DEL 23.2.03 – C/5 FEMM. B

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Femminile B - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO MISERIC. TORRECUSO – GARA ARECHI II/MISERICORDIA DEL 23.2.03 – C/5 FEMM. B La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è infondato. Invero, la società reclamante si duole che il G.S. non abbia riconosciuto la causa di forza maggiore per l’assenza in campo in occasione della gara in oggetto e che, in ossequio all’art. 53 N.O.I.F., abbia sanzionato la società quale rinunciante alla disputa della gara. Invero, si osserva che il procedimento per la declaratoria della causa di forza maggiore va instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dall’art. 18 C.G.S. e quindi il reclamo va preannunciato telegraficamente entro le ore 24.00 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce, mentre nella fattispecie i termini non sono stati rispettati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa.
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