COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie C1 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO REAL MARCIANISE – GARA NAPOLI FUTSAL- REAL MARCIANISE DEL 14/12/02

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie C1 - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 55 del 10 gennaio 2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO REAL MARCIANISE - GARA NAPOLI FUTSAL- REAL MARCIANISE DEL 14/12/02 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto e in scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 48, rileva che lo stesso è infondato e, pertanto, meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che la responsabilità del mancato svolgimento della gara per inagibilità dell'impianto destinato, sia da attribuire alla società Napoli Futsal perché non derivante da evento eccezionale e/o imprevedibile, e pertanto la decisione dell'arbitro di non far disputare la gara sia stata adottata inopportunamente, e pertanto chiedeva la vittoria della gara in applicazione dell'art. 12 C.G.S. Orbene, visti gli atti ufficiali di gara nonché la documentazione prodotta dalla società Napoli Futsal, si evince chiaramente che vi era disposizione da parte della Questura di Napoli, rappresentato in loco da Ufficiale di P.G., che inibiva lo svolgimento della gara per mancata agibilità dell'impianto. Per tali motivi; DELIBERA di rigettare il reclamo proposto e dispone di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante, dispone la ripetizione della gara in applicazione dell'art. 55 NOIF.
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