COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie C2 – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DI ARIANO – GARA ECOFLAM C/5 / CITTA DI ARIANO DEL 29/3/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie C2 - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 84 del 17/4/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO CITTÀ DI ARIANO - GARA ECOFLAM C/5 / CITTA DI ARIANO DEL 29/3/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e motivato, rileva che lo stesso è infondato nel merito pertanto meritevole di rigetto. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe col n. 1 abbia partecipato persona diversa da quella indicata. Orbene, convocato opportunamente l’arbitro ed il calciatore Salzillo Angelo, non emergeva alcuna discordanza tra le dichiarazioni di entrambi ed inoltre l’arbitro confermava di aver notato il calciatore dal ruolo di portiere; DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone l’addebito della tassa sul conto della reclamante.
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