COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.N. BENEVENTO C5 – GARA S.VITALE/S.MARIA C. DEL 2.2.03 – SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 70 del 27/2/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.N. BENEVENTO C5 – GARA S.VITALE/S.MARIA C. DEL 2.2.03 – SERIE D La C.D. il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, preliminarmente rileva che l’integrazione al ricorso è stata presentata oltre i termini e pertanto è da dichiarare inammissibile, così come la richiesta di essere ascoltata da parte della società non può essere presa in considerazione in quanto intempestiva. Rileva, altresì, che, durante lo svolgimento della gara oggetto del reclamo, si sono verificate varie intemperanze da parte dei calciatori della società A.N.Benevento che inducevano l’arbitro a considerare la partita proseguita pro-forma. Inoltre, alla fine della gara, i calciatori Orlando Luca, Bovio Walter dell’A.N. Benevento, insieme con altre persone che indossavano la divisa dell’A.N.Benevento tentavano di aggredire l’arbitro. Tale aggressione non fu resa possibile solo grazie all’intervento di alcune persone presenti, ma essi riuscivano a colpire l’auto dell’arbitro con calci e pugni. Tutti questi fatti sopracitati si evincono in modo chiaro ed inequivocabile dall’attenta lettura del referto arbitrale, unica prova della quale questa C.D. deve tenere conto e non sono smentibili dalle asserzioni, apodittiche e non documentate, della società reclamante. Parimenti deve essere respinta la richiesta di riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori, in quanto la sanzione irrogata si appalesa adeguatamente commisurata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa non versata.
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