COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Campionato di Calcio a 5 Serie D – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PESCLUM – GARA PESCLUM / CUS AVELLINO DEL 25.01.03 – C/5 Serie D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Campionato di Calcio a 5 Serie D - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 72 del 6/3/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PESCLUM – GARA PESCLUM / CUS AVELLINO DEL 25.01.03 – C/5 Serie D La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Pesclum, in relazione alla gara in oggetto, rilevato che lo stesso è fondato essendo emersa la posizione irregolare del calciatore Borriello Rino, il quale, ancorché colpito dal provvedimento di squalifica per una giornata per somma di ammonizione come da C.U. n.58 del 23.01.03 e non scontata avendo lo stesso partecipato alla gara Pesclum /Cus Avellino del 25.01.3; considerato che tale irregolarità comporta, ai sensi dell’art.12 punto 5 lettera a) del C.G.S. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. DELIBERA di infliggere alla società Cus Avellino la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2; nulla per la tassa non versata.
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