COMITATO REGIONALE CAMPANIA – Coppa campania di Calcio a 5 Juniores – 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 – pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO N. PAGANESE – GARA NUOVA PAGANESE / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 1/5/03

COMITATO REGIONALE CAMPANIA - Coppa campania di Calcio a 5 Juniores - 2002/2003 Comunicato Ufficiale n. 92 dell’8/5/2003 - pubbl. su www.figc-campania.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO N. PAGANESE - GARA NUOVA PAGANESE / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 1/5/03 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunziato e proposto, rileva che lo stesso nel merito è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che la società Csen Penisola Sorrentina abbia impiegato nella gara de qua un calciatore senza che questo abbia avuto l’età prevista per la partecipazione a tale competizione. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti è emerso che il calciatore Maresca Raffaele inserito in distinta della soc. Csen Penisola Sorrentina al n. 7 non risultava tesserato per tale società e non aveva l’età prescritta per la partecipazione alla stessa. Per tutto quanto su esposto in applicazione dell’art. 12 C.G.S.; DELIBERA di accogliere il reclamo e infligge alla società Csen Penisola Sorrentina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, commina altresì alla società Csen Penisola Sorrentina l’ammenda di € 52,00 e dispone l’esclusione della società Csen Penisola Sorrentina dalla competizione de qua con conseguente perdita delle restanti gare con il punteggio di 0-2. Nulla per la tassa non versata.
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