COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE – RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR BALARDI LUIGI-all.A.S.DEGLI AMICI avverso squalifica al 31.1.2002 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 6.12.2001 ; gara PINORESE-DEGLI AMICI del 29.11.2001.

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE - RECLAMO PROPOSTO DAL SIGNOR BALARDI LUIGI-all.A.S.DEGLI AMICI avverso squalifica al 31.1.2002 delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 19 del 6.12.2001 ; gara PINORESE-DEGLI AMICI del 29.11.2001. Il ricorso proposto dall' all.BALARDI non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal che ne consegue la giuridica inesistenza dell'atto, rimarcando, inoltre, che lo stesso è stato proposto, il 18.12.2001, oltre il termine previsto dall' art.42 comma 5 del C.G.S.("I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare"). . La Commissione, pertanto, dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'all.BALARDI e dispone per l'incameramento della tassa, non versata.
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