COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CALCIO A CINQUE – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA C.S.P.PONTECCHIO avverso squalifica per 3 giornate calc.CAMOLI EMANUELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara RAVENNA-PONTECCHIO del 13.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CALCIO A CINQUE - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°42 del 02/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA C.S.P.PONTECCHIO avverso squalifica per 3 giornate calc.CAMOLI EMANUELE delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 40 del 18.4.2002 gara RAVENNA-PONTECCHIO del 13.4.2002 Il C.S.P.PONTECCHIO ricorre avverso i provvedimenti sopra riportati affermando che il calc.CAMOLI "pur non avendo approvato l'operato degli arbitri, non li ha offesi in alcun modo. Confermiamo nel contempo che le offese sono state avanzate dal solo giocatore Spina Marco(squalificato per 3 giornate), il quale se ne assume piena responsabilità. Con queste motivazioni chiediamo dunque di non applicare o quantomeno ridurre la squalifica del tesserato CAMOLI EMANUELE". La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - atteso che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che, a fine gara, il calc.CAMOLI, per primo e seguito poi da un suo compagno di squadra, gli rivolgeva frasi gravemente offensive, d e l i b e r a di respingere il reclamo, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.CAMOLI EMANUELE. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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