COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. della delibera del G.S. del C.P. di Piacenza riguardante la squalifica al 4.2.2002 del calc.INGARO VINCENZO – tesserato dell’A.C. IL PODIO, relativamente alla gara IL PODIO-PRO PIACENZA del 29.9.2001-Camp.Prov.Juniores

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°18 del 15/11/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE IMPUGNAZIONE DISPOSTA DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. della delibera del G.S. del C.P. di Piacenza riguardante la squalifica al 4.2.2002 del calc.INGARO VINCENZO - tesserato dell'A.C. IL PODIO, relativamente alla gara IL PODIO-PRO PIACENZA del 29.9.2001-Camp.Prov.Juniores. Con nota 22.10.2001 il Presidente del C.R.E.R., avvalendosi delle norme previste dall'art.40 comma 9 del C.G.S., richiamati gli atti concernenti la gara sopra indicata, ritenuto incongruo il provvedimento disciplinare assunto in primo grado a carico del calc.INGARO VINCENZO - tesserato dell'A.C. IL PODIO, dichiarata nulla la decisione del G.S. del C.P.di Piacenza, ha investito questa C.D. per un nuovo procedimento di primo grado. Data notizia del provvedimento all'A.C. IL PODIO, la stessa non ha fatto pervenire deduzioni al riguardo e non ha chiesto di essere sentita. La Commissione, - esaminati gli atti ufficiali ; - atteso che dal referto di gara si rileva che al 9° minuto del secondo tempo il calc.INGARO veniva espulso per vibrate proteste e che, dopo l' invito a lasciare il campo, lo stesso rivolgeva all'arbitro frasi offensive e gravemente minacciose, colpiva l'arbitro con una violenta "manata" sul viso e, mentre intervenivano compagni di squadra che lo allontanavano, reiterava le offese e le minacce nei confronti del direttore di gara ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha precisato che il colpo ricevuto lo ha fatto arretrare di due passi, d e l i b e r a - di squalificare sino al 31.8.2002 il calc.INGARO VINCENZO. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it