COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 2/02 XII MORELLI – CASUMARO

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°31 del 14/02/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 2/ 2/02 XII MORELLI - CASUMARO Il G.S. sciogliendola riserva di cui al C.U. 30 del 07.02.2002 e la sospensione cautelare a suo tempo comminata, rileva dal rapporto di gara e dal supplemento allegato che l'A. ha dovuto sospendere la gara al 14ø del 2ø tempo perchè i giocatori della due squadre e persone del pubblico davano luogo ad una vera e propria rissa. Tale rissa è stata accesa dal calciatore MANFERRARI ANGELO del CASUMARO, il quale colpiva con un pugno violento il fianco di un giocatore avversario. Alla notifica del provvedimento di espulsione il MANFERRARI iniziava ad offendere i calciatori della squadra avversaria. Malgrado un suo compagno di squadra cercasse di trascinarlo verso gli spogliatoi, egli si divincolava e reiterava le offese. A questo punto tre-quattro giocatori del XII MORELLI raggiungevano il MANFERRARI e cominciavano a spingerlo. In un attimo tutti i giocatori del CASUMARO e la quasi totalità dei giocator i del XII MORELLLI raggiungevano la zona "calda". Anche tutti i giocatori seduti in panchina si alzavano e correvano nella mischia. Ne è sorta una rissa ove i giocatori si colpivano con calci e pugni violenti , si spingevano con forza e si offendevano a vicenda. Sono risultati i nutili i tentativi dei Dirigenti di entrambe le squadre di sedare la rissa. Mentre era in corso il tafferuglio quattro persone del pubblico, dopo aver battuto in campo due cani di medie dimensioni, che hanno in iziato a girare per il campo, hanno scavalcato la rete di recinzione. Sono entrati in campo ed hanno partecipa to alla rissa picchiando a cas o chiunque si trovava davanti a loro senza guardare se fossero del XII MORELLI o del CASUMARO.N l'A., che era rimasto ad una ventina di metri di distanza, visto che mancavano le condizioni per proseguire la manifestazione, effettuava anzitempo il tripolice fischio. Anche dopo la fine della partita i partecipanti alla rissa continuavano a picchiarsi con calci e pugli, fintanto che i Dirigenti non sono riusciti a ripor tare un po' di calma e far entrare i giocatori all'interno degli spogliatoi. Ciò premesso il G.S. infligge ad ENTRAMBE LE SOCIETA' la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Tale dec isione e supportata dalla C.A.F. che in analogo caso ha stabilito: "la rissa consiste in una generalizzata colluttazione che determina l' eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di offendersi reciprocamente. Una volta accertata la verificazione di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad esso dato origine. Infatti, se l'interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra giocatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va evidenziata nel fatto di avervi part ecipato, non già solo nell'averla provocata. Giova a tale proposito, ricordare che si verte in tema di punizione sportiva e non di irrogazione di sanzioni disciplinari, di modo che la differenziazione di posizio ni soggettive appare del tutto irrilevante ai fini del giudizione " ;(Della fattispecie la C.A.F. ha confermato la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2 a ciascuna delle due società contendenti). (COM. UFF. N. 5/C DEL 24.08.1989 - APPELLO pol. Ginestra CO M UFF N.18/C del 03.02.1982 - Appello pol. Riolese). Inoltre il G.S.infligge al calciatore MANFERRARI ANGELO della SOC. CASUMARO la SQUALIFICA FINO AL 07.04.2002 in quanto provocatore della rissa.
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