COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA DEI PRESIDENTI – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°49 del 20/06/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.RAMISETO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 39 del 30.5.2002 gara RAMISETO-CIANO del 19.5.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA DEI PRESIDENTI - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°49 del 20/06/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA U.S.RAMISETO avverso omologazione risultato delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 39 del 30.5.2002 gara RAMISETO-CIANO del 19.5.2002 L'U.S.RAMISETO ricorre avverso il provvedimento sopra indicato, che ha dichiarato inammissibile un precedente reclamo al G.S. sullo stesso argomento. Sostiene la ricorrente che nel corso della effettuazione, dopo i tempi supplementari, di una serie di calci di rigore "il terzo tiro effettuato dal giocatore numero 3 Nasi dell'U.S.Ciano ha colpito direttamente il palo, senza che il portiere del RAMISETO toccasse il pallone, e nella sua traiettoria, indirizzata verso lo stesso giocatore che ha tirato, e quindi diretto verso il terreno di gioco, ha urtato terra e poi la schiena del portiere ed è entrato" e la rete è stata convalidata dall'arbitro. Riferendosi alla Regola 14 del Gioco del calcio lettere g) o j) ritiene che vi stato un grave errore tecnico da parte dell'arbitro. La Commissione, - visti gli atti ufficiali, gli unici che fanno piena prova circa lo svolgimento delle gare; - preso atto che dal referto di gara nulla emerge di quanto segnalato dalla reclamante, mentre si rileva che "la gara è terminata con il risultato di 8-7 dopo l'esecuzione dei tiri di rigore", d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall'U.S.RAMISETO, confermando il risultato acquisito sul campo : CIANO 8 - RAMISETO 7. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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