COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO avverso squalifica al 31.1.2002 all.COCCHI RINO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 dell’ 11.10.2001 ; gara BENTIVOGLIO-VIS TREBBO del 3.10.2001

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°15 del 25/10/2001 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA POL.VIS TREBBO avverso squalifica al 31.1.2002 all.COCCHI RINO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 11 dell' 11.10.2001 ; gara BENTIVOGLIO-VIS TREBBO del 3.10.2001. La POL.VIS TREBBO, della quale è stato sentito un dirigente, ricorre avverso il provvedimento di cui in epigrafe mettendo in evidenza che dopo che l'all.COCCHI aveva protestato per un presunto fuori gioco, non offendendo minimamente l'arbitro, "l'arbitro agitatissimo appoggiava l' ;indice della mano destra sul viso del sig.COCCHI, che istintivamente spostava la mano dell'arbitro" rimproverandogli il gesto. Poi " l' arbitro, alzando la voce oltre il lecito, invitava il sig.COCCHI ad abbandonare il terreno di gioco. Il sig.COCCHI si voltava e lentamente abbandonava il terreno di gioco, senza dire o fare alcun commento". Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali ; - preso atto che l'arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando l'originario referto, ha precisato : 1) di non avere assolutamente toccato, seppure con un dito, l'all.COCCHI ; 2) che mentre si apprestava a comunicare all l'all.COCCHI l'allontanamento dal terreno di gioco per avergli rivolto ripetute frasi offensive, questi gli abbassava con forza, per due volte, la mano destra che teneva all'altezza del busto ; 3) l'all.COCCHI, dopo essersi allontanato, tornava sui suoi passi e gli rivolgeva una frase di sfida, avviandosi poi molto lentamente verso gli spogliatoi ; - ritenuto che il riprovevole comportamento messo in atto dall'all.COCCHI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a di ridurre al 31.12.2001 la squalifica dell'all.COCCHI RINO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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