COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 16/05/02 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RIMINI UNITED avverso squalifica per 3 giornate calc.BIANCHI GIULIANO e al 30.9.2002 calc.ERMETI MANUEL; inibizione al 23.5.2002 mass.MORELLI ELIO, al 31.5.2002 dir.acc.uff.BIANCHI VALERIO e al 31.8.2 002 dir.add.arb.PASCULLI GIANFRANCO; ammenda  150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 25.4.2002 gara RIMINI UNITED-S.VITTORE del 17.4.2002

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – COPPA EMILIA Seconda Categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°44 del 16/05/02 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA F.C.RIMINI UNITED avverso squalifica per 3 giornate calc.BIANCHI GIULIANO e al 30.9.2002 calc.ERMETI MANUEL; inibizione al 23.5.2002 mass.MORELLI ELIO, al 31.5.2002 dir.acc.uff.BIANCHI VALERIO e al 31.8.2 002 dir.add.arb.PASCULLI GIANFRANCO; ammenda  150 per intemperanze sostenitori delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 41 del 25.4.2002 gara RIMINI UNITED-S.VITTORE del 17.4.2002 Il F.C.RIMINI UNITED ricorre avverso i sopra riportati prov vedimenti mettendo in evidenza : 1) a fine gara è avvenuto un battibecco fra il calc.BIANCHI GIULIANO e l'arbitro, provocato da questi; 2 )il calc.ERMETI era il primo a lasciare il campo e non commetteva quanto a lui addebitato; 3) il mass.MORELLI non proferiva nessuna frase offensiva nei confronti dell'arbitro; 4) non è assolutamente vero che il dir.acc.uff.BIANCHI VALERLO si sia rifiutato di uscire dal campo e non veniva accompagnato da alcuno. Vero è che protestava dopo una decisione tecnica, ma non offendeva l'arbitro, né tantomeno entrava sul terreno di gioco; 5) a fine gara il dir.add.arb.PASCULLI si attardava a raccogliere i palloni sparsi un po' dappertutto e quindi non poteva certamente strattonare l'arbitro. Chiede l'annullamento dell'ammenda e delle squalifiche ai calciatori nonchè la riduzione delle inibizioni dei dirigenti. La Commissione; - premesso che essendo il ricorso sottoscritto dal sig.BIANCHI VALERLO, inibito sino al 31.5.2002 e, quindi, impossibilitato, ai sensi dell'art.14 comma e) a"svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le società nell'ambito federale", può essere esaminato solo per il provvedimento a carico del predetto, mentre la parte del gravame relativa alle squalifiche dei calc.BIANCHI ed ERMETI, alle inibizioni del mass. MORELLI e del dirigente PASCULLI nonché ; all'ammenda di  150 non viene presa in esame e viene dichiarata inammissibile; - premesso altresì che la inibizione al 23.5.2002 del mass.MORELLI non avrebbe potuto essere esaminata in quanto trattasi di provvedimento non impugnabile, ai sensi dell'art.41 comma 3 lett.b) del C.G.S.; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato di aver comunicato il provvedimento di allontanamento dal campo al dir.acc.uff.BIANCHI, che era entrato sul terreno di gioco e gli aveva indirizzato frasi offensive, aggiungendo che il dir.acc.uff.BIANCHI non ottemperava alla decisione, reiterando le offese, venendo poi condotto fuori da alcuni giocatori del F.C.Rimini United, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la inibizione al 31.5.2002 del dir.acc.uff.BIANCHI VALERLO, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it