COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – Coppa Italia Calcio a 5 – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/12/01 CALCIO A CINQUE FORLI – BOLOGNA CALCIO 1990

COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA - Coppa Italia Calcio a 5 - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 27/12/01 CALCIO A CINQUE FORLI - BOLOGNA CALCIO 1990 La soc. BOLOGNA 1990 ha depositato nelle mani dell'arbitro, A FINE GARA, uno scritto che avrebbe dovuto fungere da reclamo. Con questo contestava la regolarita' della gara e lamentava che l'impianto di gioco non era "a norma". Successivamente, con raccomandata in data 28.12.2001, la soc. BOLOGNA 1990 ribadiva le stesse motivazioni. Rammentando che la regolarita' o meno del campo di gioco e' ad insindacabile giudizio del direttore di gara, il G.S. cosi' provvede: - Dichiara il reclamo inammissibile, anche perche' la soc. BOLOGNA 1990 non ha documentato l'avvenuta notifica alla societa' controinteressata, come previsto dall'art. 23 comma 5) del c.g.s.; - Conferma il risultato conseguito sul campo: CALCIO A CINQUE FORLI' 5 - BOLOGNA 1990 1 ; - Addebita alla soc BOLOGNA 1990 la tassa reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 8) del c.g.s.
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