COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE CORDELLI RAFFAELE FINO AL 6 MARZO 2003.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 19 DEL 11.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE CORDELLI RAFFAELE FINO AL 6 MARZO 2003. · Ricorso INAMMISSIBILE, a sensi dell’Art. 4 comma 7 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, che prescrive, pena la nullità, che "tutti gli atti ufficiali delle Società debbono essere redatti su carta intestata o recare in calce il timbro sociale"; · Tassa da incamerare.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it