COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. RIVIERA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE GARDELLIANO DAVID PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, (in C.U. n° 17 del 27.11.2002).

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 18.12.2002 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. RIVIERA AVVERSO SQUALIFICA DEL CALCIATORE GARDELLIANO DAVID PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, (in C.U. n° 17 del 27.11.2002). LA COMMISSIONE, Visti gli atti ufficiali relativi alla gara U.S. RIVIERA – U.S. VALNATISONE del 24.11.2002, valida per il campionato di PRIMA CATEGORIA Girone B ed il provvedimento pubblicato sul C.U. n°17 del 27.11.2002 con cui il G.S.R., dopo aver risentito l’arbitro a chiarimenti sul punto, comminava quattro giornate di squalifica al calciatore Gardelliano "perché, dopo essere stato ammonito, appoggiava entrambe le mani sul petto dell’arbitro e, in un momento di stizza, inferiva una spinta facendolo indietreggiare di un passo; profferiva frase ingiuriosa nei confronti del direttore di gara sia al momento dell’ammonizione sia dopo la fine dell’incontro nel mentre lo stesso stava raggiungendo gli spogliatoi"; - Letto il reclamo della Società che: quanto alla spinta, richiamando la particolare gestualità con cui si esprime il calciatore, evidenzia come tale scomposto atteggiamento sia stato "difensivo" e non abbia inteso ledere l’incolumità del direttore di gara; quanto alle ingiurie reiterate, le nega recisamente; - Ritenuto che la verbalizzazione dell’Ufficiale di gara sia documento probante dell’effettivo andamento dei fatti sul campo alla luce del disposto dell’art. 31 del C.G.S., e che non possa essere messa in dubbio da una diversa dichiarazione incompatibile con il rapporto arbitrale; - Ritenuto pertanto non contestabile per la giustizia sportiva la ricostruzione data dall’arbitro, seppur decisamente negata -quanto alle ingiurie- dalla Società; - Ritenuto, così, di dover giudicare i seguenti fatti: (1) che al 10° del secondo tempo il calciatore, dopo essere stato ammonito per un fallo commesso, abbia effettivamente spinto l’arbitro con due mani (2) usando un linguaggio irriguardoso, e che a fine gara il calciatore abbia (3) reiterato la propria contestazione, stavolta con linguaggio offensivo; - Ritenuto che la spinta ha costretto l’arbitro ad indietreggiare per non cadere e, quindi, lo ha messo per un attimo in una situazione di soggezione fisica rispetto all’autore del fatto; e che principio assoluto della giustizia sportiva vede come primaria esigenza la assoluta tutela della figura fisica del direttore di gara; - Ritenuto altresì che il linguaggio, già irriguardoso indirizzato all’arbitro dopo l’ammonizione, abbia trovato carica verbale offensiva dopo oltre mezz’ora, quando il suo animo avrebbe potuto e dovuto essersi placato; - Ritenuto infine che in un tale triplice contesto (spinta- frase irriguardosa- reiterata frase offensiva) la sanzione inflitta dal G.S.R. trovi chiaro ed inattaccabile fondamento; P.Q.M. · Respinge il ricorso e dispone per l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it