COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.P. PAVIESE AVVERSO PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE BOLZICCO ROBERTINO FINO AL 17 MARZO 2003.
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 23 DEL 14.01.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE S.P. PAVIESE AVVERSO PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE DEL PROPRIO DIRIGENTE BOLZICCO ROBERTINO FINO AL 17 MARZO 2003.
LA COMMISSIONE,
· Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara AUDAX SANROCCHESE – PAVIESE del 17.11.2002, valida per il Campionato di Terza Categoria – girone E;
· Visto il C.U. n. 13 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 26.11.2002, dove il G.S. infliggeva al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della S.P. Paviese: BOLZICCO Robertino, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 17 marzo 2003, ai sensi dell’Art. 14 del C.G.S., per un reiterato e grave comportamento offensivo, intimidatorio e minaccioso nei confronti dell’arbitro a fine gara;
· Considerata la precisazione inserita in delibera dal G.S., che la durata della sanzione è stata calcolata tenuto conto della sospensione del campionato per le festività natalizie e della pausa tra la fine del girone di andata e l’inizio del girone di ritorno del campionato in questione;
· Letto il ricorso della Società con il quale la stessa tende a ridimensionare la portata dei fatti;
· Sentiti in fase dibattimentale i rappresentanti sella Società, nella persona dei dirigenti Spizzamiglio Gianni e De Bernardo Andrea, muniti di delega del Presidente impossibilitato ad intervenire, che confermavano integralmente il contenuto del ricorso, specificatamente negando il descritto comportamento antiregolamentare del proprio dirigente, che – a loro dire – si era semplicemente limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara su alcune circostanze avvenute durante lo svolgimento dell’incontro, ricevendone un deciso ed inspiegabile rifiuto, tale da determinare una reazione verbale del dirigente stesso;
· Ribadito che il referto arbitrale costituisce prova comunque privilegiata e che ogni tentativo tendente a negarne la veridicità, non può trovare accoglimento;
· Rilevato che in ogni caso il comportamento del dirigente appare censurabile e meritevole di una adeguata sanzione
· Ritenuto che comunque può considerarsi sufficientemente afflittivo un provvedimento disciplinare più contenuto;
P.Q.M.
· Accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla S.P. Paviese riducendo l’inibizione al dirigente BOLZICCO Robertino a tutto il 12 febbraio 2003;
· In conseguenza dell’accoglimento del ricorso, ordina la restituzione della tassa reclamo.
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