COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FIOCCO STEFANO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE A.S. SAN GOTTARDO AVVERSO SQUALIFICA PROPRIO GIOCATORE FIOCCO STEFANO. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: S. GOTTARDO- RIZZI del 26/01/2003 valevole per il Campionato di Terza Categoria – Girone C; · Visto il C.U. n. 20 del C.P. di Udine, dal quale si rileva che il calciatore FIOCCO Stefano (S. Gottardo), veniva squalificato per TRE GIORNATE effettive di gara "perché dopo essere stato espulso per fallo di reazione, rivolgeva frasi ingiuriose e minacciose nei confronti di un giocatore avversario, comportamento che reiterava anche al termine della gara dall’esterno del recinto di gioco"; · Letto il ricorso della società che, premettendo di non essere in possesso degli atti ufficiali della gara, ritiene giusta la pena inflitta se parametrata alla motivazione, ma affermando nello stesso tempo che le circostanze descritte non rispecchiano l’effettiva condotta del proprio tesserato; in particolare si afferma che il comportamento iniziale non è stato né plateale né violento; in secondo luogo si contesta che il G.S. non ha tenuto conto della unicità del comportamento (il fallo e le frasi ingiuriose e minacciose) che si è esaurito in un unico contesto; infine si nega che al termine della gara il calciatore si trovasse al di fuori del recinto di gioco, bensì nei pressi dello spogliatoio; · Ricordato preliminarmente che è facoltà intenzionate a sporgere reclamo di prendere visione ed estrarre copia dei documenti ufficiali, seguendo la procedura di cui all’Art. 32 del C.G.S.; · Fatto presente che solitamente questa C.D. non ritiene di scendere nei particolari "spiegando" le motivazioni che inducono il G.S. ad adottare i provvedimenti disciplinari; in questa occasione vuole infrangere la regola con il palese intendimento di far trasparire il "meccanismo" adottato: o sappiamo innanzi tutto che l’espulsione decretata dall’arbitro, comporta l’automatica squalifica minima di una giornata (salvo aggravante); o è altrettanto pacifico che qualsiasi successivo comportamento antisportivo (anche se nell’immediato contesto temporale), rappresenta palesemente una "aggravante" (meritevole nella fattispecie, di un’ulteriore giornata di squalifica); o per finire, la condotta tenuta dal tesserato a fine gara (poco importa se da "dentro" o dal "di fuori" del recinto di gioco) aggiunge benevolmente un ulteriore turno di squalifica (a tale riguardo ricordiamo che la descrizione fatta dall’arbitro, è ritenuta dagli Organi di Giustizia Sportiva sempre prova privilegiata; · Ritenuto pertanto che il provvedimento adottato dal G.S. deve ritenersi assolutamente congruo P.Q.M. · Respinge il ricorso presentato ed ordina l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it