COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE AMATORI CALCIO CERVIGNANO CONTRO PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 27 DEL 12.02.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE AMATORI CALCIO CERVIGNANO CONTRO PROVVEDIMENTO DI PUNIZIONE SPORTIVA DI PERDITA DELLA GARA. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara CERVIGNANO - STARANZANO/B del 23/11/2002, valevole per il Campionato Amatori – girone B; · Visto il C.U. n. 13 del Comitato Provinciale di Gorizia in data 03/12/2002, dove il G.S. ha addottato il seguente provvedimento: o Punizione sportiva di perdita della gara per 0-2 a carico della Società Amatori Cervignano, essendo emerso che: "La gara in epigrafe non è iniziata a causa del mancato funzionamento dei fari dell’impianto di illuminazione situati sul lato delle tribune, inconveniente che la Società non è riuscita a porre rimedio al fine di consentire l’effettuazione dell’incontro" · Considerato che il provvedimento del G.S., basato sulle "disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco" annesse alla "Regola 1 del Giuoco del Calcio -.3" e "sull’art. 12, punto 1, del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva", deve – quale primo giudizio - ritenersi assolutamente ineccepibile, dato che la praticabilità del campo (ivi compreso la visibilità per le gare effettuate con l’ausilio della luce artificiale) spetta unicamente al direttore di gara, sulla base dell’oggettiva situazione all’ora fissata per l’inizio della gara e comunque entro il termine di attesa consentito; · Letto il ricorso della Società che, lamentando l’iniziale provvedimento adottato, sottopone a questa Commissione Disciplinare le seguenti giustificazioni: § La Società Amatori Calcio Cervignano è venuta a conoscenza del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione del Campo sportivo Comunale "Edi Colussi" di Cervignano, alle ore 11.00 di sabato 23/11/2002, con una telefonata da parte del Presidente della Società La Rosa, che ha la custodia e manutenzione del Campo Comunale; un sopralluogo effettuato dai tecnici del comune, constatava l’impossibilità materiale - in tempi rapidi - della sistemazione dell’impianto (causa la rottura di alcune parti non acquistabili immediatamente, ma solo su ordinazione); il tutto era causato da eventi atmosferici d’eccezionale portata (temporale e vento forte), avvenuti nella serata tra venerdì 22 e sabato 23 novembre 2002; § La ricorrente, tramite un proprio dirigente, ha cercato inutilmente di avvisare telefonicamente il Comitato Provinciale di Gorizia nella stessa mattinata, non trovando nessuno essendo gli uffici chiusi nella giornata di sabato; § Ad avvalorare le argomentazione esposte, la Società allega una lettera della Società La Rosa, ed una – su carta intestata del Comune di Cervignano - a firma (anonima) del capo degli operai, dove vengono spiegate le ragioni sopra esposte; § A completamento della documentazione veniva successivamente richiesta e ottenuta ulteriore documentazione del Comune di Cervignano, debitamente controfirmata dal Sindaco; · Ritenuto che le motivazioni sottoposte all’attenzione di questa C.D. e soprattutto la documentazione fornita possa senz’altro indurre ad una modifica del primitivo giudizio basato, ovviamente esclusivamente sulle risultanze oggettivamente trasmesse da parte dell’arbitro P.Q.M. · Accoglie il ricorso presentato dalla Società Amatori Calcio Cervignano, ordinando la ripetizione della gara CERVIGNANO – STARANZANO/B, per causa di forza maggiore, e ordina, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo.
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