COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 19.02.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 09/02/2003 POCENIA – TERZO, valevole per il campionato di II Categoria, Girone “C”, disputatasi a Pocenia il 09.02.2003 e sospesa dall’arbitro al 43′ del II tempo

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 19.02.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Decisioni del Giudice Sportivo CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GARA DEL 09/02/2003 POCENIA - TERZO, valevole per il campionato di II Categoria, Girone "C", disputatasi a Pocenia il 09.02.2003 e sospesa dall'arbitro al 43' del II tempo Il Giudice Sportivo Regionale, · a seguito delle decisioni adottate in data 12.02.2003 in merito all'omologazione della gara suindicata; · esaminati il rapporto di gara e l'allegato al rapporto, fatti pervenire dall'arbitro nonche' le deposizioni rese in data 14.02.2003 da quest'ultimo e dall'Osservatore Arbitrale, che ha assistito al citato incontro; · appurato, a conclusione degli accertamenti esperiti, che: a. al 40' del II tempo dell'incontro in questione, durante l'intera durata del quale sostenitori della Soc. A.S. Terzo hanno urlato insulti nei confronti dell'arbitro, quest'ultimo, a conclusione di un'azione d'attacco della squadra dell'U.S. Pocenia, dopo essersi girato, notava, a circa una ventina di metri di distanza, il giocatore n. 3 del Terzo nei pressi del limite della propria area di rigore, a terra e sanguinante; b. nel mentre il massaggiatore della detta Società stava intervenendo per soccorrere il menzionato giocatore, l'arbitro si accorgeva che, nella zona riservata alle panchine delle due squadre, le persone che vi avevano preso posto cominciavano a spingersi, motivo per il quale decideva di intervenire per sedare immediatamente i diverbi che erano insorti; nel frattempo, il giocatore infortunato veniva portato al di fuori della linea perimetrale del terreno di gioco, nel campo per destinazione, dal lato ove sono ubicati gli spogliatoi, opposto alle panchine; (dagli accertamenti espletati e' emerso che non e' stata avvertita, ne' dall'arbitro ne' dall'Osservatore Arbitrale, alcuna azione di violenza commessa sul campo nei confronti del giocatore n.3 del Terzo); c. ristabilita la normalita' nella zona delle panchine, l'arbitro, dopo aver attraversato il terreno di gioco, raggiungeva dall'altro lato del campo il giocatore infortunato, allo scopo di sincerarsi delle sue condizioni; a questo punto notava improvvisamente la presenza di tre persone non autorizzate, tutte assieme, gia' all' interno del recinto di gioco, a breve distanza da lui, alle quali immediatamente intimava di uscire; una di queste, sostenitore della squadra del Terzo (con addosso un cappello di colore blu ed una sciarpa rosso amaranto), dopo essersi a lui avvicinata, gli sferrava un pugno da brevissima distanza (circa mezzo metro), colpendolo alla guancia sinistra, con abbastanza forza, facendogli girare la testa verso destra; d. dopo essere stato colpito, il direttore di gara, per istinto, riusciva a fischiare per tre volte per sospendere la partita e, accompagnato dal dirigente accompagnatore ufficiale della Soc. Pocenia, sig. Rigo Andrea, senza subire piu' alcun tipo di violenza da nessuno, raggiungeva lo spogliatoio dove rimaneva, per circa un quarto d'ora, scosso ed impaurito, assistito e protetto dal citato dirigente locale e dall'Osservatore Arbitrale, che era presente all'incontro e che prontamente era accorso per soccorrerlo; e. i Carabinieri, chiamati dal citato dirigente del Pocenia in relazione anche alla situazione di tensione esistente all'interno del recinto di gioco ove nel frattempo erano entrate numerose persone non autorizzate, intervenivano dopo che erano trascorsi circa venti minuti dalla sospensione dell'incontro; alla loro presenza, del sig. Rigo e dell'Osservatore Arbitrale, i Presidenti delle due Societa' si scusavano con l'arbitro, dimostrandosi con lui dispiaciuti per quanto gli era accaduto; nessun altro dirigente, pero', eccetto il sig. Rigo Andrea e l'Osservatore Arbitrale, provvedeva alla sua assistenza dopo la sospensione della partita e fino al momento in cui ha abbandonato l'impianto sportivo; f. uscito dallo spogliatoio, dopo aver fatto la doccia, l'arbitro, accompagnato dai suoi genitori in quanto ancora minorenne, veniva accompagnato all'ospedale di San Vito al Tagliamento, ove gli veniva diagnosticato "trauma contusivo alla guancia di sinistra con piccola ferita angolo buccale", con prognosi di giorni tre ed invio al medico curante; in conseguenza del pugno infertogli lo stesso avvertiva dei dolori alla mandibola ancora il giorno seguente; · accertato, altresi', che l'arbitro, per sua stessa ammissione, aveva deciso di sospendere l'incontro, in base all'art. 64 - punto 2 - delle N.O.I.F., perche', temendo per la sua incolumita' personale, non era piu' in condizioni di adottare alcun provvedimento in suo potere per ricondurre l'incontro sui binari della regolarita', e tanto meno di proseguire a dirigere in piena indipendenza di giudizio ed in serenita' dopo l'intrusione nel recinto di gioco di tre persone non autorizzate e dopo che una di queste lo aveva colpito; · valutato che per l'azione di violenza posta in essere nei confronti dell'arbitro da un sostenitore dell'A.S. Terzo, penetrato all'interno del recinto di gioco senza alcuna autorizzazione, e descritta al suindicato punto c), fatto questo che ha impedito la regolare prosecuzione e conclusione della gara, nonche' per il comportamento ingiurioso dei sostenitori della squadra ospite nei confronti del direttore di gara stesso per tutto l'incontro, deve rispondere, a titolo di responsabilita' oggettiva, la Soc. A.S. Terzo, giusta quanto previsto dall'art. 9 - punto 1 - del C.G.S.; · rilevato dalla deposizione resa dall'Osservatore Arbitrale che nessuna persona e' stata da lui vista scavalcare la rete di recinzione, motivo per cui e' da ritenere che le tre persone siano entrate nel recinto di gioco attraverso il cancelletto situato nei pressi del chiosco esistente presso il citato campo sportivo; · ritenuto, che la Soc. Pocenia (societa' ospitante), responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico in occasione della gara suindicata in quanto disputatasi sul proprio campo di gioco, alla luce dei fatti cosi' come sono stati descritti ed in assenza, fino all'arrivo dei Carabinieri, della Forza Pubblica regolarmente richiesta alla competente Autorita', non ha esercitato nella circostanza la vigilanza che la particolare situazione richiedeva, ne’ adottato adeguate misure di sicurezza allo scopo di impedire l’intrusione nel recinto di gioco, dopo il 40’ del II tempo, delle tre persone non autorizzate, e di altre numerose persone dopo la sospensione della partita, venendo così meno ai doveri di cui all’art. 62 – punti 2 e 4 – delle N.O.I.F.; per l’inosservanza di tali doveri deve, quindi, risponderne per responsabilita’ diretta; · ritenuto, altresi’, che il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ospitante U.S. Pocenia, nella circostanza, non ha adottato, nell’espletamento delle funzioni ricoperte in occasione della citata gara, le cautele necessarie al fine di interdire agli estranei l’accesso al recinto di gioco, durante lo svolgimento e dopo la sospensione dell’incontro; · rilevato, infine, dagli accertamenti esperiti, che il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S. Terzo non ha concorso alla protezione e all’assistenza del direttore di gara, in considerazione della particolare circostanza verificatasi, cosi’ come contemplato dall’art. 65 – punto 3 – delle N.O.I.F.; P.Q.M. 1. delibera a carico della Societa’ A.S. Terzo, in quanto oggettivamente responsabile dell’azione di violenza perpetrata da un proprio sostenitore nei confronti dell’arbitro, fatto che ha influito sul regolare svolgimento della gara, nonche’ delle ingiurie profferite dai propri sostenitori nei confronti dell’arbitro stesso per tutto l’arco dell’incontro: a. la punizione della perdita della gara Pocenia-Terzo con il punteggio di 0-2, ai sensi dell’art. 12, punti 1 e 4 lett. b) del C.G.S.; b. l’ammenda di € 200,00 (duecento), ai sensi dell’art. 13 lett. b) del C.G.S.; 2. delibera a carico del Sig. Barbana Giorgio, ai sensi dell’art. 14 lett. e) del C.G.S., l’inibizione fino al 31 marzo 2003, perche’ in qualita’ di Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S. Terzo e quindi di rappresentante, ad ogni effetto, della propria Societa’ nella citata gara (art. 66/4 N.O.I.F.), non ha concorso alla protezione dell’arbitro, ne’ si e’ attivato per assicurarla, dopo l’azione di violenza dallo stesso subita, disattendendo in tal modo il disposto dell’art. 65/3 N.O.I.F.; 3. delibera a carico della Societa’ U.S. Pocenia l’ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta) in quanto direttamente responsabile dell’inosservanza dei doveri di cui all’art. 62 – n. 2 e 4 – delle N.O.I.F., per l’intrusione di persone non autorizzate nel recinto di gioco in occasione della gara in epigrafe; 4. delibera a carico del Sig. Rigo Andrea, ai sensi dell’art. 14 lett. e) del C.G.S., l’inibizione fino al 31 marzo 2003, perche’ in qualita’ di Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ospitante, U.S. Pocenia, non ha adottato le cautele al fine di interdire agli estranei l’accesso al recinto di gioco, durante lo svolgimento e dopo la sospensione dell’incontro in questione (l’entità dell’inibizione e’ stata limitata fino al 31 marzo 2003 per la tutela assicurata dal citato Dirigente all’arbitro dopo la sospensione della gara e fino al momento in cui quest’ultimo ha lasciato l’impianto sportivo).
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