COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 26.02.2003 – pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POLISPORTIVA CHIARBOLA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 28.03.2003 DEL PROPRIO GIOCATORE SPERANZA MARCO.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 26.02.2003 - pubbl. su www.figclnd-fvg.org Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE POLISPORTIVA CHIARBOLA AVVERSO SQUALIFICA FINO AL 28.03.2003 DEL PROPRIO GIOCATORE SPERANZA MARCO. LA COMMISSIONE, · Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara: STARANZANO – CHIARBOLA del 26.01.2003, valevole per il Campionato di Prima Categoria – girone C; · Visto il C.U. n. 25 del 29.01.2003, dal quale si rileva che il G.S.R. squalificava fino al 28.03.2003 il giocatore SPERANZA Marco (Chiarbola Sez. Calcio), "perché al 6° del primo tempo, a seguito della concessione di un calcio di rigore a favore dello Staranzano, si avvicinava all’arbitro urlando nei suoi confronti frase irriguardosa; dopodiché gli metteva entrambe le mani sul petto e lo spintonava con forza, facendolo indietreggiare di due passi; nessuna conseguenza è derivata all’arbitro da tale fatto"; · Letto il ricorso della Società, con il quale la ricorrente pur ammettendo il comportamento non regolamentare del proprio giocatore (scusandosi per questo con l’arbitro a nome della Società e dello stesso autore), considera eccessivo il provvedimento adottato dal G.S., in quanto – a suo parere – la spinta inferta all’arbitro è risultata "amplificata" dall’irruenza del giocatore e dalla ressa formata dal gruppo di giocatori che protestavano; fa notare inoltre che immediatamente il proprio tesserato si rendeva conto dello sbaglio, e senza ulteriori manifestazioni ostili nei confronti del direttore di gara, si allontanava diligentemente; a fine gara lo stesso giocatore attendeva l’arbitro nei pressi dello spogliatoio per scusarsi, dimostrandosi pentito del gesto commesso; · Considerando che pur censurando il comportamento del giocatore, in quanto non è ammissibile che in nessuna circostanza ed in alcun modo ci si possa permettere di mettere le mani addosso all’arbitro, si possa in parte rivedere l’entità della squalifica, vista la plausibile dinamica dei fatti ed il pentimento dell’atleta. P.Q.M. · Accoglie il ricorso presentato dalla Pol. Chiarbola, riducendo a tutto il 14.03.2003 la squalifica del proprio giocatore SPERANZA Marco; · In virtù dell’accoglimento del ricorso, ordina la restituzione della tassa reclamo.
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