COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di C5 Serie C1 – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. F.C. SPORTEK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA DEL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 511 DEL 7.11.2002 (Gara SPORTEK – SPORTING RIVIERA del 2.11.2002 – Camp. di C5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di C5 Serie C1 - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 27 DEL 21/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. F.C. SPORTEK AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 500,00 E DIFFIDA DEL CAMPO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 511 DEL 7.11.2002 (Gara SPORTEK – SPORTING RIVIERA del 2.11.2002 – Camp. di C5 Serie C1) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il comportamento descritto nel referto tenuto dai sostenitori dello SPORTEK risulta di particolare gravità; rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la sanzione irrogata dal Giudice di primo grado; DELIBERA di respingere il reclamo e conferma la sanzione di E 500,00 e diffida del campo. La tassa di reclamo va incamerata.
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