COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie C1 – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUROPROGETTI SEBELITA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE BELLEGGIA ANDREA E L’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 527 DEL 20.2.2003 ((Gara: EUROPROGETTI SEBELITA – BOEMIA del 15.2.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie C1 - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 59 CRL DEL 13/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ EUROPROGETTI SEBELITA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 A CARICO DEL CALCIATORE BELLEGGIA ANDREA E L’AMMENDA DI € 250,00 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 527 DEL 20.2.2003 ((Gara: EUROPROGETTI SEBELITA – BOEMIA del 15.2.2003 – Campionato Calcio a 5 Serie C1) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare le sanzioni rispettivamente comminate; § evidenziato che il referto arbitrale ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. è sempre da ritenersi fonte attendibile, privilegiata e degna di fede; § considerato che dall’attenta analisi di quanto contenuto nello stesso, sia l’ammenda che la squalifica appaiono appena adeguate all’entità dei fatti accaduti; DELIBERA § di respingere il reclamo e confermare alla S.S. EUROPROGETTI SEBELITA l’ammenda di euro 250,00, nonché la squalifica al calciatore BELLEGGIA ANDREA fino al 30.6.2003; § la tassa reclamo viene incamerata.
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