COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO C5 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE KUKA HENRIK PARTECIPANTE ALLA GARA FORTE – COLLEFERRO DEL 22.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “C2” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 17/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ COLLEFERRO C5 PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE KUKA HENRIK PARTECIPANTE ALLA GARA FORTE – COLLEFERRO DEL 22.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE C2 La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in oggetto in quanto non tesserato per la Società FORTE; § ritenuto che in effetti la richiesta di tesseramento del calciatore in questione, non professionista di nazionalità estera, risulta inviata il 21.3.2003, ma ad oggi, non è stata ratificata dall’Ufficio Tesseramento della FIGC; § osservato che il tesseramento dei calciatori non professionisti diviene efficace dal momento della ratifica del competente Ufficio Tesseramento e non dal momento dell’invio del modulo di tesseramento e che la posizione risulta irregolare; DELIBERA § di comminare alla Società FORTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100; § di inibire il dirigente accompagnatore VANACORE ENZO fino al 15 maggio 2003; § di squalificare il calciatore KUKA HENRIK per una giornata di gara; § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it