COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. ROBUR AURELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ADOLINI DANIELE (FORTITUDO NEPI) PARTECIPANTE ALLA GARA ROBUR AURELIA – FORTITUDO NEPI DEL 14.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE D

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. ROBUR AURELIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ADOLINI DANIELE (FORTITUDO NEPI) PARTECIPANTE ALLA GARA ROBUR AURELIA – FORTITUDO NEPI DEL 14.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE D La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; rilevato che la Società reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore ADOLINI DANIELE (Fortitudo Nepi) in quanto in posizione di squalifica per una gara come da Com. Uff. n. 25/C del 13.3.2003; osservato che quanto affermato dalla reclamante trova puntuale riscontro nel referto di gara e quindi la posizione del calciatore deve considerarsi irregolare; DELIBERA § di comminare alla Società FORTITUDO NEPI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100; § di inibire il dirigente accompagnatore RAVIGNANI GABRIELE fino al 17 aprile 2003; § di squalificare il calciatore ADOLINI DANIELE (Fort. Nepi) per 1 giornata ulteriore di gara. § La tassa di reclamo va restituita.
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