COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. CALCIO A 5 PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI GIORGIO E DI INIBIZIONE FINO AL 10.4.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SPERATI CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 29 DEL 3.4.2003 (Gara: ARISTON CALCIO A 5 – PALIANO DEL 29.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE D – FROSINONE)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI Calcio a 5 Serie “D” - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. CALCIO A 5 PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MARUCCI GIORGIO E DI INIBIZIONE FINO AL 10.4.2003 A CARICO DEL DIRIGENTE SPERATI CLAUDIO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE CON COM. UFF. N. 29 DEL 3.4.2003 (Gara: ARISTON CALCIO A 5 – PALIANO DEL 29.3.2003 – CAMP. DI CALCIO A 5 SERIE D - FROSINONE) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; precisato che, ai sensi dell’art. 41 del CGS, non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per i dirigenti fino ad un mese; che per quanto concerne il calciatore MARUCCI GIORGIO, le argomentazioni addotte in sede di reclamo possano essere parzialmente assumibili, tenuto conto che il comportamento del calciatore va ricondotto nell’ambito di una protesta nei confronti dell’arbitro, avvenuta in maniera scomposta e con frasi offensive, ma senza alcun connotato di effettiva minaccia o violenza; che pertanto la sanzione inflitta può essere rivisitata alla luce degli effettivi addebiti; DELIBERA § di accogliere il reclamo relativamente al calciatore MARUCCI GIORGIO, e per l’effetto di ridurre la squalifica da 4 a 3 gare effettive; § dichiara inammissibile il reclamo relativamente al dirigente SPERATI CLAUDIO. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it