COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PESCIA ROMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CODONI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 20.3.2003 (Gara: PESCIA ROMANA – SURRINA del 15.3.2003 – Campionato III Categoria di Viterbo)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 64 del 27/3/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. PESCIA ROMANA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CODONI PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 20.3.2003 (Gara: PESCIA ROMANA - SURRINA del 15.3.2003 – Campionato III Categoria di Viterbo) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § osservato che la reclamante si limita a contestare le risultanze del referto arbitrale, senza peraltro aggiungere elementi atti a smentire dal punto di vista logico e di fatto la dinamica descritta puntualmente e chiaramente dal direttore di gara; § ritenuto che la sanzione irrogata appare del tutto congrua ai fatti descritti e che la qualifica di capitano rivestita dall’incolpato è indubbiamente una circostanza aggravante di cui il Giudice di prime cure non poteva che tenere debito conto; DELIBERA § di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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