COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. SABAZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15 FEBBRAIO 2007 A CARICO DEL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 21/A DEL 20.2.2003 (Gara: SABAZIA CALCIO – PROCALCIO BRACCIANO DEL 16.2.2003 – Camp. di III Categoria – Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 66 del 3/4/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOC. SABAZIA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15 FEBBRAIO 2007 A CARICO DEL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 21/A DEL 20.2.2003 (Gara: SABAZIA CALCIO – PROCALCIO BRACCIANO DEL 16.2.2003 – Camp. di III Categoria - Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso la squalifica del calciatore MANNINA GIOVANNI non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili; che l’arbitro davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto riportato in sede di referto; che con estrema fermezza ha dichiarato che nell’indietreggiare in quanto pressato e spintonato dai calciatori ANCILLAI EGEO e BENEDETTI DANIELE è arrivato a contatto con il calciatore MANNINA GIOVANNI, voltatosi ha potuto vedere chiaramente che quest’ultimo, allontanatosi di un passo, gli ha sferrato un violento calcio; che a prescindere dalla considerazione che gli atti ufficiali di gara rivestono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del CGS, non può non tenersi conto della sicurezza e decisione dimostrata dal direttore di gara nella ricostruzione degli occorsi specie per quanto attiene il comportamento del MANNINA DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica del calciatore MANNINA GIOVANNI fino al 15.2.2007; § La tassa reclamo va incamerata.
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