COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COM. PROV.LE DI LATINA RELATIVI ALLA GARA LA FORMIANA – GIANOLA DEL 29.3.2003 CAMPIONATO DI III CAT. PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 27 DEL 3.4.2003

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 9/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RICHIAMO DEGLI ATTI DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COM. PROV.LE DI LATINA RELATIVI ALLA GARA LA FORMIANA – GIANOLA DEL 29.3.2003 CAMPIONATO DI III CAT. PUBBLICATE SUL COM. UFF. N. 27 DEL 3.4.2003 La Commissione Disciplinare; Visti gli atti ufficiali a seguito della decisione assunta dal Presidente del C.R. Lazio, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 C.G.S.; Osservato preliminarmente che le sanzioni di squalifica per due gare dei calciatori della POL.LA FORMIANA espulsi dal campo. IODICE LUIGI e FLAUTO DARIO e per una gara per automatismo dei calciatori del S.C. GIANOLA CICCOLELLA GAETANO e BOSCO TOMMASO debbano essere confermate in quanto congrue rispetto ai fatti addebitati; Ritenuto, altresì, che debbano essere confermate le squalifiche per 1 gara per recidività in ammonizione dei calciatori FERMO FRANCESCO (La Formiana) e VIOLA ROBERTO e DE SANTIS CARLO (S.Croce in Gianola); Ritenuto per contro che la sanzione dell’ammenda di Euro 104 a carico della Società, LA FORMIANA, di squalifica fino al 1 aprile 2004 a carico del calciatore PETRONZIO RENATO e fino al 31 agosto 2003 del calciatore CASTRACANE GIANNI entrambi della POL. LA FORMIANA siano del tutto congrue per difetto rispetto ai fatti addebitati, mentre la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2003 a carico del dirigente NIGRO ROCCO (Pol. La Formiana) debba essere annullata in quanto immotivata; Osservato in particolare che il calciatore PETRONZIO RENATO ha posto in essere un comportamento violento, gravemente e reiteratamente minaccioso, volgare e scurrile nei confronti del direttore di gara e la sanzione a suo carico deve conseguentemente essere inasprita da dispositivo; che il calciatore CASTRACANE GIOVANNI capitano della Pol. La Formiana deve rispondere del comportamento del compagno di squadra, non identificato, che ha attinto volontariamente l’arbitro con uno sputo al volto; gesto che per costante e consolidata giurisprudenza di questo Organo Giudicante viene equiparata al gesto di violenza consumato; che la sanzione dell’ammenda di Euro 104 a carico della Società è assolutamente inadeguata rispetto al gravissimo comportamento violento, minaccioso e ingiurioso di uno spettatore penetrato colpevolmente nel recinto degli spogliatoi; che, essendo stati adeguatamente sanzionati i tesserati responsabili e la Società, nessun ulteriore addebito può muoversi al dirigente accompagnatore della Società LA FORMIANA DELIBERA § di comminare alla Società POL. LA FORMIANA l’ammenda di Euro 200; § di squalificare il calciatore CASTRACANE GIOVANNI (La Formiana) fino al 31.12.2005 quale capitano responsabile del gesto attribuito ad un compagno di squadra non identificato che ha attinto l’arbitro volontariamente con uno sputo al volto; § di squalificare il calciatore PETRONZIO RENATO (La Formiana) fino al 30.6.2004 per aver tirato contro l’arbitro una borraccia d’acqua colpendolo ad un braccio procurandogli forte dolore, per avere tentato in più occasioni di aggredire l’arbitro trattenuto a stento da alcuni compagni di squadra, per aver profferito reiteratamente frasi ingiuriose e gravemente minacciose; § di squalificare i calciatori espulsi dal campo IODICE LUIGI e FLAUTO DARIO (La Formiana) per 2 gare e CICCOLELLA GAETANO e BOSCO TOMMASO (S.C. Gianola) per 1 gara; § di squalificare per recidività in ammonizione per 1 gara i calciatori FERMO FRANCESCO (La Formiana), VIOLA ROBERTO e DE SANTIS CARLO (S.C. Gianola).
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