COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COSENTINO VALERIO (NOVA RES AZ SPORT) ALLA GARA S.SATURNINO – AZ SPORT DEL 5.4.2003 – CAMP. DI III CATEGORIA – C.P. ROMA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA S.S. SAN SATURNINO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE COSENTINO VALERIO (NOVA RES AZ SPORT) ALLA GARA S.SATURNINO – AZ SPORT DEL 5.4.2003 – CAMP. DI III CATEGORIA – C.P. ROMA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § udito l’arbitro in sede di supplemento di referto, a precisazione delle circostanze riportate nel reclamo; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore in questione, in quanto alla gara avrebbe partecipato, con il documento del COSENTINO VALERIO, il NICOLETTI IVANO in posizione di squalifica per una gara; § osservato altresì che a sostegno della sua tesi la reclamante esponeva che il calciatore NICOLETTI era conosciuto dal proprio allenatore che lo aveva subito riconosciuto e che il dirigente si era attivato nei confronti dell’arbitro per far notare la trasposizione di persona, che durante la gara il calciatore veniva chiamato dai compagni di squadra IVANO, e che, infine, al termine della gara, richiedevano all’arbitro per iscritto di effettuare un nuovo controllo, ma il direttore di gara non poteva procedere in quanto il calciatore si era allontanato subito dopo il fischio finale senza nemmeno farsi la doccia; § ritenuto che la ricostruzione dei fatti trova puntuale riscontro nel referto arbitrale e nel supplemento reso innanzi alla Commissione in quanto il direttore di gara ha esposto di aver nutrito dubbi sull’identificazione del calciatore sin dall’inizio, di aver rilevato che il calciatore veniva chiamato dai compagni IVANO e che al termine della gara il calciatore, senza alcuna motivazione, si era allontanato senza nemmeno farsi la doccia; § ritenuti sufficienti gli elementi acquisiti che coordinati tra loro inducono a ritenere provata la interposizione di persona e di conseguenza irregolare la posizione del calciatore NICOLETTI IVANO in quanto in posizione di squalifica; DELIBERA § di comminare alla Società NUOVA RES AZ SPORT la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 e l’ammenda di Euro 100; § di inibire il dirigente accompagnatore CAROTTI CARMINE fino al 15 maggio 2003; § di squalificare il calciatore NICOLETTI IVANO per 1 giornata ulteriore di gara. § La tassa reclamo va restituita.
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