COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIUMAROLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PACITTI PAOLO (VIRTUS CERVARO) PARTECIPANTE ALLA GARA VIRTUS CERVARO – REAL PIUMAROLA DELL’11 MAGGIO 2003 – CAMP. DI II CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL PIUMAROLA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PACITTI PAOLO (VIRTUS CERVARO) PARTECIPANTE ALLA GARA VIRTUS CERVARO – REAL PIUMAROLA DELL’11 MAGGIO 2003 – CAMP. DI II CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § osservato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore PACITTI PAOLO che, nato il 19.6.1987 non aveva compiuto il 16° anno di età, ed ai sensi dell’art. 34 delle NOIF, non poteva prendere parte alla gara in quanto sprovvisto della necessaria autorizzazione; § rilevato che il competente Ufficio Tesseramento conferma l’età anagrafica del calciatore, tesserato dal 16.11.2002 con la Società VIRTUS CERVARO, mentre non risulta richiesta al competente Comitato Regionale l’autorizzazione prevista dalla disposizione citata; DELIBERA · di comminare alla Società VIRTUS CERVARO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100,00; · di inibire il dirigente accompagnatore COLETTA GIUSEPPE fino al 5.6.2003; · di squalificare il calciatore PACITTI PAOLO per una giornata di gara; · La tassa di reclamo va restituita.
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