COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’UNIONE SPORTIVA S.GIORGIO RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ PIU’ L’OBBLIGO DI RISARCIRE L’ARBITRO DEI DANNI SUBITI OVE RICHIESTI E DOCUMENTATI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 31/A DEL 2.5.2003 (Gara: U.S.C. S.GIORGIO RIOFREDDO – PIERGIORGIO FRASSATI del 27.4.2003 – Camp. di III Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’UNIONE SPORTIVA S.GIORGIO RIOFREDDO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200 A CARICO DELLA SOCIETA’ PIU’ L’OBBLIGO DI RISARCIRE L’ARBITRO DEI DANNI SUBITI OVE RICHIESTI E DOCUMENTATI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 31/A DEL 2.5.2003 (Gara: U.S.C. S.GIORGIO RIOFREDDO – PIERGIORGIO FRASSATI del 27.4.2003 – Camp. di III Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che il reclamo è pervenuto in data 8.5.2003 come risulta dal timbro della Federazione e pertanto oltre il termine previsto dall’art. 42 CGS così come abbreviato con delibera del 26.2.2003 del Presidente Federale sul Com. Uff. n. 127/A pubblicato sul com. Uff. n. 60 del C.R. Lazio del 20.3.2003 DICHIARA o inammissibile il reclamo e per l’effetto conferma l’ammenda di Euro 200 a carico della Società più l’obbligo di risarcire il danno ove documentato e richiesto. o La tassa reclamo va incamerata.
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