COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. COCCIANO FRASCATI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FIORANELLI PAOLO, AL 30.6.2005 DEI CALCIATORI MODESTI CRISTIANO E BARBATO ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 78 DELL’8.5.2003 (Gara: COCCIANO FRASCATI – MONTEPORZIO DEL 4.5.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 87 del 23/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. COCCIANO FRASCATI AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2007 A CARICO DEL CALCIATORE FIORANELLI PAOLO, AL 30.6.2005 DEI CALCIATORI MODESTI CRISTIANO E BARBATO ALESSANDRO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 78 DELL’8.5.2003 (Gara: COCCIANO FRASCATI – MONTEPORZIO DEL 4.5.2003 – CAMP. DI II CATEGORIA) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § premesso che la Società in sede di reclamo avverso le sanzioni di cui in epigrafe ha chiesto che fossero ascoltati come testimoni i Dir. Acc. ORFEI R. e COLANTUONI; § che tale mezzo istruttorio non è ammissibile davanti alla Giustizia Sportiva; § considerato che le argomentazioni addotte non sono da ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo utili e probanti elementi ai fini di una possibile rivalutazione delle singoli posizioni; § che il direttore di gara davanti a questa Commissione ha puntualmente confermato quanto riportato in sede di referto, e contrariamente a quanto assunto dalla reclamante, ha precisato: § che il calciatore FIORANELLI PAOLO gli ha lanciato contro dalla distanza di 2 metri una borraccia di plastica piena d’acqua, borraccia che fortunatamente lo ha colpito di piatto alla fronte, per cui il danno fisico riportato è stato contenuto; § che il calciatore MODESTI CRISTIANO gli ha lanciato contro da 2 metri il pallone con violenza colpendolo al naso, colpo che gli ha comportato un certo stordimento; § che il calciatore BARBATO ALESSANDRO, mentre era nello spogliatoio faceva cadere la protezione di plexiglass, che proteggeva una finestra ad altezza d’uomo, dopo di chè cominciava ad insultarlo e a sputargli contro colpendolo ad un piede; § che alla luce di quanto sopra, non sembra che possano sussistere motivi tali da poter rivalutare le singoli posizioni, considerato peraltro che le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo appaiono appena congrue DELIBERA · di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare le squalifiche comminate fino al 30.6.2007 al calciatore FIORANELLI PAOLO, fino al 30.6.2005 rispettivamente ai calciatori MODESTI CRISTIANO e BARBATO ALESSANDRO. · La tassa reclamo va incamerata.
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