COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASTRO PASTENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PARISI SALVATORE E DELL’ASSISTENTE DI PARTE VERRILLO DOMENICO PARTECIPANTE ALLA GARA CASTRO PASTENA – SAMPIETRESE DEL 25.5.2003 – CAMP. DI III CAT. – FROSINONE

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N° 89 del 28/5/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CASTRO PASTENA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE PARISI SALVATORE E DELL’ASSISTENTE DI PARTE VERRILLO DOMENICO PARTECIPANTE ALLA GARA CASTRO PASTENA – SAMPIETRESE DEL 25.5.2003 – CAMP. DI III CAT. - FROSINONE La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore PARISI SALVATORE in quanto in luogo dello stesso sarebbe stato schierato, in realtà il calciatore PULSELLA ANTONIO in posizione di squalifica, come da Com. Uff. n. 34 del 15.5.2003 del Comitato Provinciale di Frosinone, con l’utilizzo di un documento di identità alterato; § osservato preliminarmente che il calciatore PARISI SALVATORE nato il 14.7.1968 non risulta tesserato con la SAMPIETRESE e che la matricola indicata in distinta (4005030) corrisponde a quella del calciatore MIGNACCA SALVATORE tesserato con la medesima società; § ritenuto per contro che l’assistente di parte VERRILLO DOMENICO risulta inserito nel censimento Società presentato dalla SAMPIETRESE all’inizio della stagione sportiva; DELIBERA · di comminare alla Società SAMPIETRESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e l’ammenda di Euro 100,00; · di inibire il dirigente accompagnatore PIROLLO FERDINANDO fino al 15.6.2003; · di squalificare il calciatore PARISI SALVATORE per una giornata di gara; · La tassa di reclamo va restituita.
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