COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di Under 21 – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO DI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A DEL 21.11.2002 (Gara: FOCENE CALCIO – COLLEFIORITO del 16.11.2002 – Campionato U21 Prov.le)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di Under 21 - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 32 DEL 5/12/2002 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. FOCENE CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE LORENZO DI GIORGIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A DEL 21.11.2002 (Gara: FOCENE CALCIO - COLLEFIORITO del 16.11.2002 – Campionato U21 Prov.le) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che il comportamento tenuto dal giocatore LORENZO DI GIORGIO non sembra di particolare violenza; § che dallo stesso referto arbitrale si evince che il gesto del calciatore sia in realtà un gesto di stizza più che una vibrante protesta; § ritenuto che, in ogni caso, non vi sono state né ingiurie né minacce nei confronti dell’arbitro e che il pallone colpiva in modo lieve le gambe del direttore di gara; § che, sebbene il gesto del calciatore debba ritenersi comunque censurabile, si ritiene sussistano giusti motivi per rivalutare parzialmente la posizione dello stesso; DELIBERA § di accogliere parzialmente il ricorso e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore DI GIORGIO LORENZO da 6 giornate a 4 giornate effettive. § La tassa di reclamo va restituita.
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