COMITATO REGIONALE LAZIO – CAMPIONATO di Under 21 – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO PALESTRINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2004 A CARICO DEL CALCIATORE SCACCO DANIELE E FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 DEL CALCIATORE BUONACQUISTI SIMONE E DELL’ALLENATORE BARONI MARCO FINO AL 31 MARZO 2004 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 25/A DEL 13.3.2003 (Gara: CALCIO PALESTRINA – MAMELI SPINACETO del 9.3.2003 – Camp. Under 21 Prov.le)

COMITATO REGIONALE LAZIO - CAMPIONATO di Under 21 - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 2/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRLAZIO.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIO PALESTRINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30 GIUGNO 2004 A CARICO DEL CALCIATORE SCACCO DANIELE E FINO AL 30 SETTEMBRE 2003 DEL CALCIATORE BUONACQUISTI SIMONE E DELL’ALLENATORE BARONI MARCO FINO AL 31 MARZO 2004 ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COM. UFF. N. 25/A DEL 13.3.2003 (Gara: CALCIO PALESTRINA – MAMELI SPINACETO del 9.3.2003 – Camp. Under 21 Prov.le) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; § considerato che le argomentazioni addotte in sede di reclamo avverso le squalifiche di cui in epigrafe non possono ritenersi neppure parzialmente assumibili non fornendo alcun utile e probatorio elemento per una possibile rivalutazione degli occorsi; § che a prescindere dalla considerazione che l’assunto della Società è in netto contrasto con gli atti ufficiali di gara che come è noto rivestono carattere di natura privilegiata ai sensi dell’art. 25 del CGS, non può non evidenziarsi che il direttore di gara, davanti a questa Commissione, ha pienamente e puntualmente confermato quanto riportato in sede di referto; § che lo stesso ha tenuto a mettere in risalto il comportamento aggressivo ed antisportivo dei giocatori del PALESTRINA che hanno reagito in modo scomposto e violento (comuni falli di gioco) da parte degli avversari, per cui si era visto costretto ad espellere i calciatori PASCALE e SCACCO, la qualcosa aveva suscitato un certo parapiglia durato soltanto una ventina di secondi; § che il ristabilirsi di una certa calma veniva subito turbato da una reazione violenta e minacciosa da parte dell’allenatore del Calcio Palestrina BARONI MARCO che, fra l’altro, spintonava con forza, facendolo cadere su di un giocatore del MAMELI SPINACETO; § che tale inconsulta reazione , che non solo non permetteva la ripresa della partita, ma dava adito a successive e gravi intemperanze come la tentata aggressione da parte dello SCACCO con il successivo lancio di terra sul viso ed analogo lancio di terra sulla spalla da parte del calciatore BONACQUISTI, lo avevano costretto a sospendere la partita; § che era stato indotto a chiamare i Carabinieri non per necessità contingenti, ma perché in tal senso consigliato dal “Pronto AIA” consultato telefonicamente; § che, alla luce di quanto sopra, non appare alcun ragionevole motivo che possa consentire di rivalutare le posizioni dei singoli giocatori e dell’allenatore, la cui squalifica è del tutto congrua; DELIBERA § di respingere il ricorso e per l’effetto di confermare la squalifica dell’allenatore BARONI MARCO fino al 31.3.2004 e quella del calciatore SCACCO DANIELE fino al 30.6.2004 e del calciatore BUONACQUISTI SIMONE fino al 30.9.2003. § La tassa di reclamo va incamerata.
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